Statuto AD SPEM

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

L’associazione, costituita ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice civile e della Legge 11 agosto 1991 n. 266, in adempimento all’articolo 32 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 assume la denominazione di ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE PROBLEMI EMATOLOGICI Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore, per brevità “ADSPEM ODV ETS” (di seguito “Associazione”). Dell’indicazione di “ODV ETS” deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ottenuta l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma (RM).

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo. Può essere sciolta solo per deliberazione dell’Assemblea Generale dei Soci a norma degli articoli seguenti.

L’Associazione in conformità con i requisiti previsti per gli Enti del Terzo Settore, non ha fini di lucro, è democratica, è apartitica, non effettua distinzioni inerenti il sesso, la lingua, la razza, la religione, la nazionalità, le idee politiche, non distribuisce utili e avanzi di gestione né in modo diretto né indiretto, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore.

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Art. 2 - SCOPI

L’Associazione, in ossequio all’articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ha le seguenti finalità di interesse generale:

  1. interventi e prestazioni sanitarie;
  2. prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare, nell’interesse generale l’Associazione provvede alla:

Organizzazione e modalità della raccolta di sangue ed emoderivati
Tutela della salute dei donatori nell’ambito dell’attività trasfusionale
Promozione di Gruppi Associati di soci donatori
Attività associativa, di propaganda, di promozione e di educazione alla donazione gratuita del sangue e degli emoderivati attraverso l’impegno personale dei soci
Rapporti e convenzioni con Enti e Associazioni aventi analoghe finalità, nonché con Centri Trasfusionali

L’Associazione può perseguire gli scopi sopra descritti anche attraverso i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, escluso ogni fine di lucro ed esclusa ogni forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione, nell'osservanza delle leggi vigenti.

Art. 3 - ASSOCIATI

Tutti coloro che rispettano le condizioni per associarsi possono diventare associati dell’Associazione, facendone richiesta espressa compilando l’apposito modulo di iscrizione e seguendo le procedure previste di accettazione, che devono contemplare il rispetto delle norme vigenti sul trattamento dei dati personali.

Gli aderenti all'Associazione si distinguono in:

Associati Donatori

In occasione della loro prima donazione e a seguito di loro esplicita richiesta i donatori diventano Associati Aspiranti. Diventano Associati Donatori coloro che effettuano la donazione per la seconda volta. Lo status di Associato permane quando questi effettui almeno una donazione ogni 24 mesi.

Associati Collaboratori

Sono Associati Collaboratori i Volontari che prestino gratuitamente, con carattere di periodicità e continuità, attività personale in favore dell'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali.

Associati Sostenitori

Sono Associati sostenitori le persone fisiche o giuridiche che eroghino contributi periodici e continuativi a favore dell'Associazione.

Associati Onorari

Sono Associati Onorari coloro i quali acquisiscano particolari meriti nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull’acquisizione, variazione e decadenza dello status degli Associati.

Art. 4 – VOLONTARI

Ai fini della legge e del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività istituzionali si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Per l'attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di legge.

L’Associazione può avvalersi di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale nello svolgimento delle proprie attività dopo averli iscritti in un apposito registro.

L’Associazione, in qualità di ODV ETS, deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 – PATRIMONIO, BILANCIO E FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio dell’Associazione è composto da:

  1. contributi da privati.
  2. contributi da Enti o Istituzioni pubbliche. e rimborsi derivanti da convenzioni;
  3. contributi da Organismi internazionali;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. proventi netti derivanti da attività commerciali e produttive marginali per il conseguimento dei fini istituzionali.

Il patrimonio è dedicato esclusivamente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. Il patrimonio degli Enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La tenuta dei libri contabili è affidata ad un membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso. L’Associazione ha l’obbligo di conservare le scritture contabili e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, fatte salve le altre disposizioni di legge.

Per la revisione legale del bilancio, l’Assemblea affida l’incarico ad un revisore legale dei conti ovvero di un Collegio di revisori iscritti all'Albo ovvero ad una società di revisione.

L’anno di attività associativa coincide con l’esercizio finanziario dell’Associazione che ha inizio dall’1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Generale degli Associati per l’approvazione del bilancio annuale consuntivo, chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente.

Il bilancio ha il compito di dare un quadro fedele dei risultati di gestione e della situazione patrimoniale e finanziaria. L’Associazione in qualità di ODV ETS deve redigere il bilancio di esercizio utilizzando la modulistica stabilita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio d’esercizio è composto dai seguenti documenti:

  1. stato patrimoniale;
  2. rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri;
  3. relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al bilancio deve essere allegata la Relazione del revisore legale dei conti o della società di revisione.

L’Associazione deve, altresì, depositare il bilancio d’esercizio ai sensi della normativa vigente.

L’Associazione deve pubblicare sul proprio sito internet il bilancio d’esercizio dopo che è stato approvato dall’Assemblea Generale degli Associati.

Nel caso l’Associazione registri ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le Linee guida adottate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il fondo di gestione dell’Associazione è costituito:

  1. dai rimborsi delle convenzioni;
  2. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell’Associazione medesima;
  3. dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione contrattuale di beni diversi da quelli dell’Associazione;
  4. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
  5. dalle donazioni provenienti dal 5 per mille e da altre forme di contribuzione permesse dalla legge;
  6. da raccolte fondi organizzate ed eseguite ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
  7. da eventuali finanziamenti e/o contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali, da altri enti pubblici o privati, dai membri della Associazione, siano essi persone fisiche o giuridiche sia italiane che estere, ovvero da enti ed organismi internazionali;
  8. dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite, le risorse, gli utili o gli avanzi di gestione dell’Associazione saranno reinvestite sia per il funzionamento dell’Associazione stessa che per la realizzazione delle attività istituzionali di solidarietà sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 – LIBRI SOCIALI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Codice degli Enti del Terzo Settore, l’Associazione deve tenere:

  1. il libro degli Associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui ai punti 1) e 2) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui al punto 3) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di accedere e di esaminare i libri sociali nella sede dell’Associazione.

Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

Assemblea Generale dei Associati
Consiglio Direttivo
Presidente
Revisore legale dei conti ovvero Collegio dei Revisori legali dei conti
Organo di controllo

Art. 8 – COMPETENTE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

Le competenze dell’Assemblea Generale degli Associati sono:

Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
Approvazione il bilancio
Nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, di un Presidente Onorario dell'Associazione
Approvazione l'eventuale regolamento dei lavori assmbleari
Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
Delibera l'accettazione di donazioni o lasciti
Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
Nomina l'organo di controllo
Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
Delibera le modifiche dello Statuto
Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge
Delibera l'acquisto, la trasformazione e alienazione di beni immobili
Convocazione soci Ad Spem Statuto

Art. 9 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI ASSOCIATI

L’Assemblea Generale dei Soci viene convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 Aprile di ogni anno, per l’approvazione del bilancio annuale consuntivo e del bilancio preventivo, dal Presidente o da chi ne fa le veci con il mezzo ritenuto più opportuno.

L’Assemblea degli Associati viene inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo degli Associati.

Art. 10 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea Generale degli Associati in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presenti almeno la metà degli Associati ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Generale degli Associati in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presenti almeno tre quarti degli Associati ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Nel caso vi sia come ordine del giorno lo scioglimento dell’Associazione o la devoluzione del suo patrimonio, il quorum costitutivo e il quorum deliberativo dei tre quarti degli Associati sono sempre necessari in prima convocazione e in seconda convocazione.

L’associato impossibilitato a partecipare personalmente può delegare per iscritto a rappresentarlo un altro associato che non faccia parte del Consiglio Direttivo.

L’associato delegato non può rappresentare più di due associati deleganti.

Le deleghe devono essere presentate alla Presidenza prima dell’inizio dell'Assemblea.

Art. 11 – UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

La Presidenza è assunta dal Presidente dell’Associazione o dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il Presidente dell’Assemblea è designato dagli Associati presenti a maggioranza.

Il Presidente dell’Assemblea garantisce l’attuazione del regolamento di Assemblea.

Il Segretario, per la verbalizzazione dell’Assemblea, è nominato dal Presidente.

La Segreteria dell’Assemblea deve essere assunta da un notaio se all’ordine del giorno sono in discussione modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 12 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea Generale degli Associati si esprime nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Ogni Associato, donatore e collaboratore volontario, presente personalmente o per delega, ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

Nelle deliberazioni di approvazione bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

L'Assemblea Generale degli Associati delibera sui casi di decadenza del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni assembleari sono democratiche e prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il voto è palese, se non diversamente disposto nel Regolamento dell’Assemblea Generale degli Associati.

Per lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati e la presenza di un notaio come Segretario dell’Assemblea.

Tutte le deliberazioni assembleari devono essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma di legge.

Art. 13 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può essere composto da cinque a tredici soci (a seconda della deliberazione dell’Assemblea Generale degli Associati).

I Consiglieri sono nominati per tre anni e prestano la loro opera gratuitamente
I Consiglieri possono essere rieletti per non più di tre incarichi consecutivi

Venendo meno, uno o più consiglieri vengono sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo. Quelli così nominati restano in carica fino alla prima adunanza dell’Assemblea che potrà ratificare.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, per giusta causa, la decadenza dalla carica dei suoi membri. La decadenza avviene in ogni caso a seguito di assenze ingiustificate a quattro riunioni consecutive.

Venendo meno la maggioranza dei Consiglieri eletti, l’intero Consiglio Direttivo cessa dall’ufficio; i Consiglieri uscenti devono convocare d’urgenza l’Assemblea Generale dei soci per la ricostituzione del Consiglio stesso e, nel frattempo, rimangono in carica per la gestione ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo, in qualità di amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Il Consiglio Direttivo si considera convocato e regolarmente costituito quando è presente almeno la metà dei membri tra cui il Presidente.

Nelle riunioni il Consiglio Direttivo, una volta che è regolarmente costituito, assume tutte le decisioni in modo democratico deliberando con la maggioranza dei presenti.

Art. 14 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, eccettuati soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea Generale degli Associati.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il Segretario ed il Tesoriere.

Può proporre all'Assemblea Generale degli Associati la nomina di uno o più Presidenti Onorari.

Per evitare soluzioni di continuità il Consiglio nomina un Vicepresidente che fa le veci del Presidente nel caso di sua assenza, impedimento o mancanza.

La legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza, al Vicepresidente. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi con relativi poteri al Presidente, al Vicepresidente, come pure ad uno o più dei suoi membri, individualmente, o costituendoli in Comitati, dei quali il Consiglio Direttivo stesso determina il funzionamento, con l'eventuale partecipazione di membri anche estranei al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare la convocazione, entro il 30 aprile di ogni anno, dell’Assemblea Generale degli Associati per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio annuale consuntivo, di cui all’art. 5 dello Statuto in tutte le sue componenti.

Il Consiglio Direttivo decade con delibera motivata dell'Assemblea con il voto dei 2/3 dei presenti. ln caso di decadenza il Consiglio Direttivo gestisce l’Associazione fino alla scadenza del mandato se mancano meno di dodici mesi. Se alla scadenza manca più di un anno la prima Assemblea utile dovrà avere all’ordine del giorno l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Inoltre, il Consiglio Direttivo:

Redige e delibera il regolamento di ogni Assemblea Generale
Esegue le delibere dell’Assemblea Generale, cura la realizzazione delle linee di politica associativa indicate dalle stesse e delibera su tutte le attività volte al raggiungimento degli scopi sociali
Predispone schemi per la organizzazione di sedi e sezioni esterne di donatori
Delibera su eventuali inizi di attività commerciali e/o produttive marginali escluso ogni fine di lucro
Redige un regolamento che disciplina il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Associazione, che deve essere ratificato dalla prima Assemblea dei Soci
Consiglio Direttivo AdSpem

Art. 15 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell’Associazione o, nella di Lui mancanza od assenza, dal Vice Presidente almeno trimestralmente con il mezzo ritenuto più opportuno senza vincoli e termini di preavviso.

La convocazione deve essere effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente se richiesta da almeno 1/3 dei membri del Consiglio, i quali dovranno, peraltro, precisarne l’oggetto.

Si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Art. 16 – ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente dell’adunanza.

Le deliberazioni consiliari devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza stessa.

Il Segretario del Consiglio Direttivo, di regola, redige il verbale dell’adunanza.

Art. 17 – REVISORE LEGALE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea Generale degli Associati nomina per tre esercizi finanziari un unico Revisore legale dei conti ovvero un Collegio dei Revisori. Il mandato triennale termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Qualora sia costituito il Collegio dei Revisori, in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un revisore legale, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla successiva adunanza dell’Assemblea, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio l'adunanza dell’Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Art. 18 – ATTRIBUZIONI DEL REVISORE LEGALE UNICO O DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Revisore legale unico ovvero al Collegio dei Revisori sono attribuite le funzioni previste dall'art. 2403, comma 1, del Codice civile, da altre leggi, da disposizioni ad esse applicabili e dalle norme del presente Statuto. Il Collegio verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se esso è conforme alle norme che lo disciplinano.

I Revisori effettivi, previo formale invito, possono intervenire alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Il Collegio deve riunirsi almeno una volta l’anno. Esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio.

Il Collegio dei Revisori redige apposita relazione al bilancio d'esercizio.

Art. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Associazione nomina di un organo di controllo, organizzato o in forma di Collegio sindacale ovvero in forma monocratica.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Almeno un decimo degli Associati può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'Assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli Associati dell'Associazione, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

Art. 20 – GRATUITÀ DEGLI INCARICHI E DELL'ATTIVITÀ DEI VOLONTARI

Sono a titolo gratuito tutte le cariche sociali dell’Associazione.

Le attività di volontariato non possono essere in alcun modo retribuite, nemmeno dal beneficiario.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma quinto del D.Lgs. n. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli eventuali rimborsi possono essere liquidati dall’Associazione esclusivamente nel caso in cui tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Presidente e opportunamente documentate.

Art. 21 – REQUISITI DI ONORABILITÀ

I componenti degli organi della Associazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità confacenti agli scopi della Associazione. In particolare, non possono ricoprire cariche nella Associazione:

  1. coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
  2. chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  3. chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
  4. coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo;
  5. coloro che siano stati condannati in sede definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Art. 22 – CONFLITTO DI INTERESSI

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Art. 23 – RESPONSABILITÀ

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili.

Art. 24 – ESTINZIONE, SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall’articolo 27 del Codice civile.

Ai sensi dell'articolo 9 dal D.Lgs. n. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma primo, del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 25 – NORME GENERALI E RINVIO NORMATIVO

Per quanto non contemplato esplicitamente dal presente Statuto e dal Regolamento dell’Associazione si rimanda alla normativa di legge in vigore in materia di ODV ETS.

STATUTO AGGIORNATO CON LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. n. 117/2017
(testo emendato ed approvato dall’Assemblea Generale degli Associati del 30 ottobre 2020).

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